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ELETTORALE
Elettorato attivo e passivo
Capacità elettorale
Sezioni elettorali
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Seggi elettorali
Liste elettorali
Rilascio elenchi nominativi
Revisione delle liste elettorali
Comissioni Elettorali
Ricorsi
La Tessera elettorale
Elezioni
Componenti dei seggi elettorali
Certificazioni di competenza del Servizio Elettorale
Elettorato attivo e passivo

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.

Per essere elettore occorre:
essere cittadino italiano;
avere compiuto il 18° anno di età;
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.


Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2".
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana - disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91; si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica);

Maggiore età - stabilita al compimento del diciottesimo anno di età dalla legge 8 marzo 1975, n. 39; la maggiore età determina l'acquisto del diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori debbano aver compiuto il 25° anno di età;

Assenza di cause ostative - che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che comportano l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua, etc.(art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato


Sezioni elettorali Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Il territorio del Comune è suddiviso in sezioni elettorali; ogni sezione comprende alcune aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) comprese in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori di una certa zona, come risulta dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione elettorale della quale fa parte l'indirizzo dell'ultima residenza in Italia.

Seggi elettorali

Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione delle consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori - ridotti a tre per i referendum - e da un segretario, scelto dal presidente.

I seggi speciali sono formati ciascuno da un Presidente e due scrutatori.

L'ubicazione dei seggi , come stabilito dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, è prevista in edifici pubblici scolatici e non scolastici.

Scarica i luoghi di riunione e sezioni Scarica sezioni


Liste elettorali

Le liste elettorali sono elenchi nominativi dei cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi in alcuna delle cause che comportano la perdita - definitiva o temporanea - della capacità elettorale, sono iscritti nell'anagrafe delle popolazione residente nel Comune o nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Le liste, che devono essere tenute presso ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione, in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trento, Bolzano, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
compimento del 18mo anno di età
emigrazione o immigrazione da altro Comune
perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

 
Liste elettorali generali
L'art. 5 del T.U. n.223/67 dispone che ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.
Le liste generali sono compilate in due esemplari: uno viene conservato a cura dell'ufficio elettorale comunale, mentre l'altro via depositato e conservato nell'ufficio della Commissione Elettorale Circondariale.
Nelle liste generali sono iscritti tutti gli elettori del Comune.
Le liste devono essere costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.
 
Liste elettorali sezionali
Le liste sezionali comprendono gli elettori che abitano in una determinata zona - sezione - del Comune. Sono redatte in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine.

L'attività di tenuta e di ricompilazione delle liste elettorali sezionali è compito molto delicato in quanto costituisce la base di controllo sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

 
Rilascio elenchi nominativi

L'accesso alle liste elettorali, ai sensi dell'art. 51 T.U. 223/1967 e dell'art. 177 del D.Lgs. 196/2003, è consentito per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; studio; ricerca statistica, scientifica o storica; carattere socio-assistenziale; per il perseguimento di un interesse collettivo. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere dettagliatamente motivata.

Il modulo di domanda è disponibile presso l'ufficio Elettorale; il rilascio degli elenchi è soggetto ad un costo, variabile in base al numero dei nominativi estratti ed al tipo di estrazione richiesta.

 
Revisione delle liste elettorali

La legge dispone che le liste elettorali devono essere continuamente aggiornate in conseguenza dei continui mutamenti delle condizioni che determinano l'iscrizione nelle liste e a questo fine sono previste apposite procedure, chiamate revisioni, che si distinguono in:

semestrali
dinamiche ordinarie
dinamiche straordinarie

ognuna con adempimenti e tempi prestabiliti dalla normativa vigente.
Con la revisione semestrale si iscrivono coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui avvengono le operazioni revisionali e si cancellano coloro che sono stati eliminati dell'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata.

Con la revisione dinamica ordinaria si eseguono le iscrizioni e le cancellazioni per ogni altro motivo: con la prima tornata, che avviene nella prima decade di gennaio e luglio, si procede alle cancellazioni; con la seconda tornata, da tenersi nella terza decade degli stessi mesi, si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comportino anche cambio di sezione, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Oltre alle revisioni dinamiche ordinarie si ricordano le revisioni dinamiche straordinarie che si svolgono nell'imminenza delle consultazioni elettorali e sono caratterizzate dalla ristrettezza dei termini per lo svolgimento dei vari adempimenti, previsti dalla legge.

Tutti i procedimenti revisionali richiedono l'intervento sia della Commissione Elettorale Comunale (dal 01/01/2002 definita Ufficiale Elettorale) che della Commissione Elettorale Circondariale.

 
Comissioni Elettorali
 

La legge attribuisce specifiche funzioni e responsabilità in materia di tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali a due organi, che sono precisamente:

la Commissione Elettorale Comunale, in qualità di Ufficiale elettorale ,responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali, a livello comunale;
la Commissione Elettorale Circondariale.

In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario viene costituita con decreto del presidente della Corte d'Appello, dopo l'insediamento del Consiglio Provinciale, la Commissione Elettorale Circondariale.

La - è presieduta di diritto (art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che modifica gli artt. 21 e 25 del T.U. n.223/1967) dal Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comune ove ha sede o da altri impiegati idonei dello stesso Comune.

Le principali competenze demandate alla C.E.Cir. sono previste dall'articolo 29 del T.U. 223/67:

esamina ed approva gli atti relativi alle revisioni semestrali delle liste elettorali deliberati dalla Commissione Elettorale Comunale, ora Ufficiale Elettorale;

effettua sulle liste elettorali depositate nei propri Uffici le variazioni decise dalla C.E.Comunale per la revisione dinamica delle liste;

decide sui ricorsi presentati avverso le determinazioni adottate dalla Commissione Elettorale Comunale. per Le revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali;

provvede all'esame ed all'ammissione delle candidature presentate per le elezioni comunali.

 
Ricorsi
 
La normativa vigente concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 
La Tessera elettorale
 
Cos'è e a cosa serve
Con l'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante "Disposizioni in materia dei elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale" ed il successivo D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000 è stata istituita la tessera elettorale a carattere permanente destinata a svolgere, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, la stessa funzione demandata in passato al certificato elettorale.

La -- è un documento che deve essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum; può svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, le eventuali variazioni dei dati.

La - è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

Viene stampata su apposito modello e rilasciata dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a l'elettore/ice.

La - viene consegnata dai Messi Comunali, in busta chiusa, ai neo-elettori, cioè a coloro che acquistano la capacità elettorale; in caso di mancato recapito, viene lasciato un avviso sul quale sono riportate le indicazioni su come provvedere al ritiro.

Tutti gli altri elettori, in caso di trasferimento di residenza da un comune ad un altro, sono invitati a presentarsi presso l'Ufficio Elettorale, negli orari indicati, per ritirare la "nuova" tessera elettorale e nel contempo restituire quella rilasciata dal Comune di precedente residenza anagrafica.

Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso del "vecchio" documento, dovrà dichiarare il motivo della mancata restituzione.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate e/o gli eventuali duplicati, l'Ufficio Elettorale osserva orari prolungati a partire dalla settimana precedente le consultazioni e per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità.

Gli elettori residenti all'estero possono ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.

 
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione, elettorale o referendaria, per poter votare l´elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza esibendo la tessera elettorale ed un documento di identificazione.

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della - sul registro previsto per le operazioni dei seggi.

La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.

 
Aggiornamento dei dati
In caso di modifica dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a mutamenti delle sedi dei seggi, occorre aggiornare la tessera elettorale.

Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima revisione dinamica utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere a mezzo posta al domicilio dell'elettore, un tagliando adesivo riportante le relative variazioni, da apporre sul documento elettorale.

Deterioramento - Smarrimento - Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il duplicato previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.

In caso di smarrimento, l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa compilazione della dichiarazione di smarrimento.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
La richiesta e/o il ritiro del duplicato può avvenire anche tramite altra persona maggiorenne, purché munita di apposita delega e del documento di riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato.
Il rilascio del duplicato avviene in tempi brevi. Il servizio è gratuito, poiché la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
Si precisa che la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

 
Perdita del diritto di voto
Al titolare della tessera, incorso in una delle cause di esclusione dal voto previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.

Il ritiro è effettuato, a cura dei Messi Comunali, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutto quanto previsto dal DPR 8 settembre 2000, n.299, relativamente all'emissione, all'aggiornamento, alla consegna ed al ritiro della tessera elettorale sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale (D. Lgs. 196/2003).
 
ELEZIONI
 
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, perché ciò sia possibile, devono esibire la tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e l'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero;.
 
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali possono essere ammessi a votare nel luogo di reclusione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di restrizione;

Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 483/1994, modificata dalla legge 128/1998, consente ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia di esercitare il diritto di voto alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.

Il cittadino straniero che intende esercitare questo diritto deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza, entro il novantesimo giorno dalla data della consultazione; devono essere dichiarati la cittadinanza, la volontà di esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia, l'indirizzo del Comune di residenza nello Stato di origine, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, l'assenza di provvedimenti giudiziari a carico.

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 in attuazione della Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 19/1/1994 "Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza" riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (escludendo la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco); per esercitare il diritto di voto occorre compilare la domanda predisposta dal Servizio Elettorale entro cinque giorni dall'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi Elettorali.

L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini stranieri che appartengono ad uno Stato extra-U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.

 
Normativa
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";

T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",

l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",

l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";

D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120;

 
Componenti dei seggi elettorali
 
Presidenti di seggio
I seggi ordinari sono formati da un Presidente, quattro scrutatori (tre in occasione dei referendum) ed un Segretario. Il Presidente è nominato dal Presidente della Corte d'Appello ed è scelto da un apposito elenco, istituito con legge 21 marzo 1990, n. 53.

Gli scrutatori sono sorteggiati da un albo unico tenuto presso l'Ufficio Elettorale del Comune e formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata, da ultimo, dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito Albo, che viene aggiornato annualmente e che è depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. In questo Albo sono iscritti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di iscrizione nel mese di ottobre e che sono in possesso dei seguenti requisiti: - età non superiore al 70° anno di età - titolo di studio: diploma di scuola media superiore e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:

dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

(non è necessario ripetere la domanda se si è già iscritti)

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Scrutatori

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, che viene aggiornato annualmente e che è depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nell'Albo di Scrutatore vengono iscritti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda nel mese di novembre e che hanno assolto gli obblighi scolastici e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:

dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(non è necessario ripetere la domanda se si è già iscritti nell'Albo)

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In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, all'unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria.

 
Giudici Popolari
i Comuni svolgono, in rapporto alla Giustizia, compiti per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello. Le attribuzioni dei Comuni in questa materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i. In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti:

requisiti per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise:
residenza anagrafica nel Comune
cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo

requisiti per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari di Corte di Assise di Appello:
devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise con eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Sono esclusi:
i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale. Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio (di ogni anno dispari)

L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

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Certificazioni di competenza del Servizio Elettorale
 
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
E' il certificato che attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. Può essere richiesto sia dall'interessato, sia da terza persona (candidati, gruppi politici, promotori, ecc.) in occasione della raccolta delle firme a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare o di presentazione delle candidature alle elezioni.

Per i cittadini italiani residenti nel Comune l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative).

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene su richiesta dell'interessato.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali viene rilasciato dall'Ufficio Elettorale, in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria, se ad uso elettorale mentre è soggetto ad imposta se richiesto per altri usi.

L'iscrizione alle liste elettorali può essere anche oggetto di autocertificazione (come ad esempio nelle domande per concorsi); l'autocertificazione non è applicabile nell'ambito del procedimento elettorale (presentazione e sottoscrizione di liste e candidature).

 
Certificato di Godimento dei diritti politici
Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che attesta la capacità elettorale cioè la qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che non si trovano in una delle condizioni ostative (fallimento, interdizione dai PP.UU., sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata); questo certificato può essere sostituito dall'autocertificazione.
 
Certificati rilasciati durante il periodo delle consultazioni elettorali o referendarie.
Certificazione elettorale
Iscrizione nelle liste elettorali per presentazione o accettazione di candidature Autentica di firma per accettazione della candidatura Tessera elettorale per l'esercizio del diritto di voto Duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile Modifica dei dati riportati sulla tessera elettorale, a seguito di rettifiche e variazioni.
 
Cittadini residenti all'estero
La legge 459/2001 concede ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori. La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche : a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle zone geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero.

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza. Entro il 18° giorno precedente le elezioni, l'Ufficio consolare invia agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le liste dei candidati, le modalità del voto, il testo della Legge 459/2001. L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio consolare 10 giorni prima la data delle elezioni.
L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate nel territorio nazionale.

L'elettore che intende rientrare in Italia per votare deve darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.

L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.

 

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