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I.C.I.
Con D.L. n. 93/2008 E’ STATA ABOLITA L’ I.C.I. SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
  • per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale ha la residenza anagrafica. Sono escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9
  • sono assimilate all’abitazione principale, PREVIA COMUNICAZIONE DA PRESENTARE ALL’UFFICIO TRIBUTI:
    • 1) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado, limitatamente ad una sola unità.
    • 2)le abitazioni possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. A condizione che le stesse non siano locate.
  • Sono considerate pertinenze, ai sensi del vigente regolamento comunale, gli immobili di categoria C/6, C/2, C/7, nel limite di UNO per categoria e a condizione che appartengano ad un medesimo complesso immobiliare o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse e che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione predetta.

Le aliquote I.C.I. per l’anno 2008, invariate rispetto al 2007, sono le seguenti:
elenco 5,9 per mille PER I TERRENI AGRICOLI

elenco 6,5 per mille PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI (esclusivamente categoria A/1, A/8, A/9)

elenco 6,7 per mille PER I FABBRICATI DI Cat. A/10, C/1, C/3, C/4 e dalla B/1 alla B/7

elenco 7 per mille PER I FABBRICATI NON INDICATI NEI PUNTI PRECEDENTI

elenco 7 per mille PER LE AREE FABBRICABILI

elenco 2 per mille PER GLI IMMOBILI LOCATI SULLA BASE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCORDATI


La detrazione di imposta per abitazione principale è pari a €.129,00.
- Per quanto concerne le aree fabbricabili fino alla prossima adozione definitiva del nuovo piano regolatore generale si continua a pagare l’imposta sulla base del PRGC approvato nel 1996;
- Il versamento potrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 16 giugno, di importo pari al 50% dell’imposta dovuta, e il saldo dal 1° al 16 dicembre, o in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
- Le dichiarazioni, relative a variazioni avvenute nel corso del 2007, dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2008.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi in Via Macallè n. 9 - Tel. 0175/211323-387-342


DOCUMENTI
Determinazione valori aree fabbricabili
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
 
AGEVOLAZIONI I.C.I.
Abitazioni in uso gratuito
Maggior detrazione Ici
Abitazione utilizzata da anziano o disabile in casa di riposo
Fabbricati inagibili o inabitabili casi a,b
Fabbricati inagibili o inabitabili casi c,d,e

 

 

 

 

 


 
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