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Stato Civile > Nascita

Denuncia di nascita di figli legittimi

Può essere resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto:

  • entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura,
  • entro dieci giorni davanti all'ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il parto o davanti all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori .

Denuncia di nascita di figli naturali

La denuncia di nascita comporta il riconoscimento, che può essere effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori. Nel caso in cui i due genitori non siano coniugati tra loro, ma intendano riconoscere entrambi il bambino è necessaria la presenza sia del padre che della madre al momento della denuncia. I termini per la denuncia sono uguali a quelli dei figli legittimi.

Il denunciante/i deve/devono presentarsi muniti di documento valido di riconoscimento.

Norme generali

"E' vietato  imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome con un nome, nomi ridicoli o  vergognosi." (art.34 D.P.R.396/2000).
"Il nome del bambino deve corrispondere al sesso..."(art.35 D.P.R.396/2000).

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